Omicidio stradale, ecco cosa prevede la legge

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Con 149 voti a favore, è arrivato il sì definitivo in Senato al disegno di legge sull’omicidio stradale, dopo un lungo iter con diversi rimpalli e non senza un ultimo passaggio con il voto di fiducia. Vediamo cosa cambia, in particolare sul fronte dell’inasprimento delle pene:

In caso di omicidio
Violare le norme della strada e causare per colpa la morte di una persona era già reato punibile con la reclusione da 2 a 7 anni,secondo l’articolo 589 del codice penale. Con la legge approvata, si punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chi causa la morte di una persona mettendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (superiore alla soglia di 1,5 grammi per litro) o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. La reclusione invece va  da 5 a 10 anni per l’omicida laddove il tasso alcolemico superi la soglia di 0,8 g/l.

Più morti
Se il conducente uccide più persone,  si applica la pena per la violazione più grave tra quelle commesse aumentata fino al triplo, anche se il limite massimo è comunque 18 anni.

Chi fugge
Per chi fugge la pena è aumentata da un terzo a due terzi ma in ogni caso non sarà inferiore ai cinque anni.

In caso di condotte scorrette
Pena da 5 a 10 anni, anche a chi causa la morte superando i limiti, e quindi a chi nel centro urbano procede a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e nelle strade extraurbane a una velocità di 50 km orari superiori ai limiti massimi di legge. Subiscono lo stesso trattamento anche quelli che circolano contromano, attraversando un’intersezione con il semaforo in stato di rosso, o chi effettua manovre di inversione in presenza di intersezioni, curve, dossi e causa, per via di queste condotte, la morte di un soggetto.

Aggravanti
Per chi non è munito di patente di guida, oppure la patente è stata sospesa o revocata, o manca l’assicurazione, le pene vengono aumentate sia in caso di omicidio che in quello di lesioni.

In caso di lesioni
Per le lesioni, la reclusione va da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 per quelle gravissime, cosa già assodata; ma le pene si inaspriscono da 3 a 5 e da 4 a 7 (gravissime) per chi guida in stato di alterazione da alcool o sostanze. Pene che possono andare da 1 anno e 6 mesi a 3 per lesioni gravi se il conducente ha bevuto per una soglia pari a 0,8 g/l o in presenza di  manovre scorrette (come quelle previste per l’omicidio), ad esempio, sorppassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale e causando quindi lesioni all’investito. Se le lesioni sono gravissime, allora la pena è dai 2 ai 4 anni. Anche in questo caso incidono l’assenza di patente, la mancanza di assicurazione. Se le lesioni sono causate a più persone, ecco che la pena non potrà superare i 7 anni ma si applicherà comunque alla violazione più grave aumentata fino al triplo. Se il conducente ha causato lesioni e fugge, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a 3 anni.

Revoca della patente
Pesanti anche i termini in ottica di revoca della patente, caso previsto sia per l’omicidio che per le lesioni: in caso di omicidio, la revoca può arrivare a un massimo di 20 anni, in presenza di condanna per violazione del codice della strada in riferimento alla guida sotto influenza di alcool o sostanze. Mai, però, la revoca può essere inferiore ai 5 anni. Per lesioni si va da una revoca di almeno cinque anni, suscettibile di raddoppio per condanna  per i reati dell’articolo 186 e rispettivi commi (guida sotto influenza dell’alcool). In tutti i casi i termini si allungano (dai 12 delle lesioni ai 30 dell’omicidio) se si è attuata una fuga dopo il delitto.

Quando diminuisce la pena
Succede laddove l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, allora è diminuita fino alla metà.

 

Articolo originale: [http://www.wired.it/attualita/politica/2016/03/03/omicidio-stradale-prevede-legge/?gclid=CjwKEAjw_7y4BRDykp3Hjqyt_y0SJACome3TdhUZ7UPEXejmFRc3vwV76KZpW9ok-9w8TaQw4xz8xxoCP23w_wcB]