COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Segnalazione dell’incidente e richiesta di intervento
Compilare in modo chiaro e corretto il MODULO BLU specificando tutte le seguenti informazioni:
– data, ora e luogo esatto dell’incidente;
– nome, cognome e codice fiscale dei contraenti/assicurati, dei conducenti e dei trasportati;
– nome, cognome e codice fiscale dei proprietari dei veicoli;
– targhe dei veicoli coinvolti; ragione sociale/nome della tua Compagnia e di quella degli altri coinvolti;
– numero completo della tua polizza e di quella degli altri veicoli coinvolti;
– indicazione dell’eventuale intervento di organi di Polizia;
– descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
– generalità, dati e recapiti di eventuali testimoni (nome e cognome, codici fiscali, indirizzi, telefoni).

Consigli
Per velocizzare i tempi di istruzione della pratica e ridurre i tempi degli eventuali pagamenti in caso di ragione:
– compila e firma il MODULO BLU contestualmente alla controparte;
– indica gli estremi bancari – IBAN o CAB ABI e numero conto corrente (se ritieni di aver ragione in tutto o in parte).
E’ consigliabile recarsi in una delle carrozzerie convenzionate cattolica per semplificare la pratica ed avere diritto alla macchina sostitutiva gratuitamente per l’intera durata della riparazione.

Nota bene
Il MODULO BLU è utilizzabile anche se compilato e firmato solo da te, in quanto ugualmente valido come denuncia del sinistro.
In caso tu non sia in possesso del MODULO BLU al momento dell’incidente, ricordati che puoi sempre compilarlo in un secondo momento.
Se hai avuto un incidente e possiedi il MODULO BLU (a firma congiunta o meno), recati dal tuo agente con il modulo richiesta di risarcimento danni compilato in ogni sua parte.
Se invece hai avuto un incidente e non possiedi il MODULO BLU (a firma congiunta o meno), recati dal tuo agente con il modulo di denuncia card compilato in ogni sua parte.
Nel caso in cui nel sinistro tu avessi torto e decidessi di riscattare la cifra pagata dalla tua compagnia alla controparte, per ripristinare così la classe di merito in cui ti trovavi prima del sinistro, recati dal tuo agente con il modulo richiesta CONSAP compilato in ogni sua parte.
Sia che tu ritenga di aver ragione o torto è molto importante denunciare sempre il sinistro entro 3 giorni lavorativi dal suo accadimento (anche in caso non vi sia alcun danno).
La mancata denuncia può apportare un danno economico alla compagnia che, ai sensi degli artt. 143 Codice delle Assicurazioni e 1915 del Codice Civile, potrà rivalersi nei tuoi confronti.

Ulteriore documentazione
Può rivelarsi molto utile scattare delle fotografie dei danni subiti /arrecati ai veicoli coinvolti e al luogo dell’incidente. Per accelerare i tempi del risarcimento è utile farci avere una copia del preventivo elaborato dal tuo carrozziere.


COSA FARE IN CASO DI ALTRI DANNI AL PROPRIO VEICOLO

FURTO
In caso di furto (totale o parziale) e rapina bisogna denunciare immediatamente il fatto alla Autorità Giudiziaria competente.
È fondamentale inoltre comunicarci il sinistro al Numero 030.3368560 oppure al Fax 030.3390095 entro 24 ore dal fatto o da quando ne si è venuti a conoscenza.
Se furto e rapina si sono verificati all’estero, la denuncia deve essere presentata alle Autorità estere e ripetuta alle Autorità italiane.
La documentazione da presentare in caso di furto totale:
– certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e certificato cronologico con la stessa annotazione; questi documenti sono da richiedere al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico (presso sedi ACI);
– set di chiavi originali del veicolo; bretto di circolazione (in copia se l’originale è stato trafugato);
– copia della fattura di acquisto del veicolo qualora il furto sia avvenuto entro 2 anni dalla prima immatricolazione.
In caso di ritrovamento del veicolo:
– prima del risarcimento – presentare verbale di ritrovamento del mezzo (e verbale di restituzione), in seguito verranno periziati i danni subiti dalla vettura;
– dopo il risarcimento del furto, non essendo più il mezzo di proprietà dell’assicurato a seguito del pagamento dell’indennizzo, informare la Compagnia.

INCENDIO
In caso di incendio del veicolo bisogna denunciare il sinistro telefonando al Numero 030.3368560 oppure al Fax 030.3390095 entro 3 giorni dal fatto o da quando ne si è venuti a conoscenza. In caso di dolo è inoltre necessario denunciare il fatto al Comando di Polizia o dei Carabinieri

KASKO
In caso di danno “kasko” (urto, collisione o ribaltamento), bisogna denuncia il sinistro utilizzando il MODULO BLU in caso di collisione/urto con altri veicoli oppure dichiarazione personale in caso di ribaltamento al Numero 030.3368560 oppure al Fax 030.3390095 entro 3 giorni dal fatto o da quando ne si è venuti a conoscenza – (il termine è ridotto a 24 ore per danni causati da atti vandalici o simili).

ATTI VANDALICI
In caso di atti vandalici bisogna denunciare immediatamente il fatto alle Autorità Giudiziarie competenti comunicando il sinistro al Numero 030.3368560 oppure al Fax 030.3390095 entro 24 ore dal fatto o da quando ne si è venuti a conoscenza.
Per tali sinistri bisogna aspettare che il perito abbia visionato il veicolo prima di farlo riparare, pena il mancato risarcimento del danno.

ROTTURA CRISTALLI
In caso di rottura accidentale dei cristalli del veicolo (esclusi fanali, tetti panoramici e specchietti retrovisori) è possibile recarsi direttamente presso uno dei centri convenzionati CarglassDoctorGlass, Vetri auto Italia – Vetropoli, Glassdrive, Vetrocar e Puntoglass che provvederanno anche a trasmettere la notizia del sinistro alla Compagnia di Assicurazione. Recarsi ai centri convenzionati da inoltre diritto a condizioni di trattamento migliori rispetto ai centri non convenzionati.


COSA FARE IN CASO IN CASO DI SINISTRO CON VEICOLO IGNOTO O NON ASSICURATO

Inoltrare la richiesta di risarcimento danni a Consap s.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA, gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed all’Impresa designata competente per territorio (vedi elenco o vai su www.consap.it).
Il Fondo per le vittime della strada, provvede al risarcimento del danno per sinistri provocati da:
– veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
– veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose


COSA FARE IN CASO IN CASO DI SINISTRO CON VEICOLO ESTERO

Nel caso tu sia coinvolto in un incidente con un veicolo di controparte immatricolato all’estero, la procedura per richiedere il risarcimento dei danni subiti varia a seconda del luogo di avvenimento (in Italia o all’Estero).

Nel caso di incidenti avvenuti in Italia provocati da veicoli immatricolati all’estero
La domanda di risarcimento danni va inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO (www.ucimi.it uci@pec.ucimi.it), indicando ogni dato utile ad agevolare e sveltire la gestione della pratica. In particolare è necessario indicare i seguenti dati:
– data e luogo dell’incidente;
– nazionalità e targa del veicolo estero;
– caratteristiche tecniche del veicolo estero tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
– marca e modello cognome;
– nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
– nome, cognome e indirizzo del conducente del veicolo estero
– nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
– estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente;
– copia della constatazione amichevole d’incidente, se disponibile;
– copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile.

Nel caso di incidenti avvenuti all’estero (in uno dei paesi aderenti alla «carta verde») con un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio economico europeo o in Svizzera
Ci si può avvalere della procedura prevista dal decreto legislativo 7 settembre 20 05, n° 209.
E’ necessario collegarsi al sito di Consap S.p.A – www.consap.it alla voce Centro Informazione per individuare il nominativo della compagnia italiana rappresentante l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e ottenere la liquidazione del danno.
Trascorsi tre mesi dalla richiesta di risarcimento senza che sia pervenuta alcuna risposta dall’assicuratore estero, o dal suo rappresentante in Italia, è possibile chiedere l’intervento di Consap S.p.A, Servizio Organismo di Indennizzo, via Yser,14 00198 Roma – Fax 06.85796334 – organismo@consap.it.

Nel caso di incidente avvenuto in uno dei paesi dello spazio economico europeo con un veicolo non identificato 
E’ possibile inoltrare una richiesta di risarcimento a: Consap S.p.A , Servizio Organismo di Indennizzo, via Yser,14 00198 Roma – Fax 06.85796334 – organismo@consap.it.


RISARCIMENTO DIRETTO

Per i sinistri accaduti dall’1 febbraio 2007 è entrato in vigore il Risarcimento Diretto. Ciò significa che in caso di sinistro è la tua Compagnia, e non quella di chi ti ha danneggiato, a prendersi cura della tua pratica. Rivolgiti quindi al tuo agente e collabora con lui: sarà lui stesso a gestire in prima persona il tuo risarcimento. Contattaci in agenzia allo 030.3368560 oppure invia una mail a sinistri@bezziassociati.it
Nel caso volessi provvedere autonomamente all’apertura del sinistro potrai chiamare il Numero Verde della Compagnia: 800-575353

Vantaggi per l’assicurato
– la tua compagnia diventa il tuo unico referente, l’agente il tuo consulente;
– la liquidazione è più comoda e sicura perché gestita direttamente dalla tua compagnia;
– la tua agenzia ti seguirà in ogni imprevisto garantendoti una copertura totale e veloce.

Che cosa serve per ottenere un risarcimento diretto
Al momento del sinistro compila in ogni sua parte il MODULO BLU di constatazione amichevole specificando:
– targhe dei due veicoli assicurati;
– nomi delle compagnie;
– descrizione delle modalità dell’incidente;
– data dell’incidente;
– firma dei conducenti.

Un sinistro rientra nella procedura del risarcimento diretto se ha le seguenti caratteristiche:
– il sinistro deve essersi verificato a partire dall’1 febbraio 2007;
– deve esserci stata collisione tra due veicoli targati (esclusi i veicoli non targati, macchine agricole e ciclomotori non muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n°153) e la responsabilità, totale o parziale, del sinistro deve essere attribuibile agli stessi.Non è quindi applicabile la procedura se i due veicoli si sono urtati per responsabilità di un terzo (veicolo o passante) non rimasto coinvolto nell’urto;
– il sinistro deve essere avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
– la procedura si applica ai veicoli immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
– i due veicoli coinvolti devono essere identificati ed assicurati per l’RCA presso Imprese che aderiscano alla Convenzione.

In procedura possono essere liquidati:
– i danni al veicolo, senza alcun limite quantitativo;
– le lesioni al conducente (proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di invalidità permanente;
– i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, senza alcun limite quantitativo.

La procedura si applica anche se:
– nel sinistro sono coinvolti dei terzi trasportati;
– nel sinistro è rimasto coinvolto un ostacolo fisso (muro, lampione, cassone dei rifiuti, segnaletica stradale, ecc.) o un pedone incolpevole. I danni al terzo coinvolto (proprietario del muro o lesioni al pedone) saranno risarciti dal veicolo responsabile del sinistro;
– uno dei veicoli coinvolti è un ciclomotore, a condizione che tale veicolo sia munito di targa ai sensi  del DPR 6 marzo 2006, n° 153.

La procedura non si applica se:
– nel sinistro è rimasto coinvolto trattore agricolo o macchina operatrice;
– uno dei veicoli coinvolti è un ciclomotore, non sia munito di targa ai sensi  del DPR 6 marzo 2006, n° 153.